Acquistare casa per poterla affittare: quali sono le agevolazioni previste

Stai pensando di acquistare una nuova abitazione per un investimento immobiliare, riaffittandola a terzi? Il 2017 si rivela estremamente interessante per questo settore, in virtù delle normative introdotte di recente che hanno permesso di godere di interessanti agevolazioni.

In particolare, il Decreto Sblocca Italia, D.L. n. 133/2014, poi convertito in legge n. 164/2014, garantisce una deduzione del 20% del prezzo di acquisto dell’immobile oppure, nel caso di nuove abitazioni, delle spese che vengono sostenute dall’impresa costruttrice.

Per poter beneficiare di tale agevolazione, è necessario che l’unità immobiliare interessata abbia caratteristiche ben precise. Nel dettaglio, rientrano nella normativa gli acquisti effettuati nel periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, relativamente:

  • agli immobili a destinazione residenziale, di nuova costruzione, che risultano essere invendute al 12 novembre 2014 ovvero ceduti da imprese o cooperative edilizie;
  • agli immobili a destinazione residenziale, per i quali si è proceduto ad un’attività di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, vendute da imprese di ristrutturazione o cooperative edilizie;
  • alla costruzione di nuove unità abitative, in aree edificabili già in possesso del contribuente prima dell’inizio dei lavori o in possesso di diritti edificatori prima del 12 novembre 2014;

Tra le altre caratteristiche fondamentali, quella della prestazione energetica, che deve essere di classe A o di classe B, e quella dell’ubicazione, che non può essere nelle aree agricole con classificazione E.

La deduzione può essere ottenuta su un limite massimo stabilito dalla legge pari ad € 300.000 valido per il singolo contribuente, se, ad esempio, lo stesso acquista più immobili. Il contribuente ha sei mesi di tempo dall’acquisto per poter porre in locazione l’abitazione interessata, e la deduzione è subordinata alla durata del contratto. In particolare, la normativa prevede almeno 8 anni di locazione a carattere continuativo. Nel caso di eventuali recessi, non imputabili al locatore, si può continuare ad ottenere il diritto alla deduzione se si affitta nuovamente entro l’anno.

I requisiti necessari interessano anche il canone di locazione, che non deve superare quello definito localmente per gli alloggi in edilizia convenzionata; oppure, in alternativa, il minore importo tra il canone concordato sulla base degli accordi definiti in sede territoriale e quello  previsto per i comuni ad alta tensione abitativa.

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