Mancato pagamento mutuo: dopo quante rate scatta il pignoramento?

Dopo quante rate scatta il pignoramento nel caso di mancato adempimento delle rate del mutuo? Si sa una volta sottoscritto il contratto di mutuo, è fondamentale per il soggetto sottoscrittore pagare costantemente e regolarmente le rate previste dal piano di ammortamento del prestito di medio-lungo termine.

Tuttavia, per diverse cause, non sempre si riesce a fare fronte al regolare pagamento dell’obbligazione assunta, pertanto, può scattare il pignoramento.

Ma quando? Dopo quante rate inadempiute? Scopriamo cosa dice la normativa in merito al ritardo derivante dall’omissione del pagamento della rata del mutuo.

Omesso pagamento rate del mutuo: quali sono le conseguenze?

Quali sono le conseguenze derivanti dal mancato pagamento delle rate del mutuo? Come si può ben comprendere sono piuttosto negative dato che vengono applicati gli interessi moratori sulla rata inadempiuta.

Ovviamente, con il trascorrere del tempo, il tuo debito “lievita” e maggiore sarà il quantum debeatur da corrispondere al creditore.

In caso di prolungato rifiuto a pagare le rate del mutuo, si riceve una nota con la quale il creditore comunica la registrazione presso uno o più sistemi di informazione creditizia.

Nel caso di primo ritardo, viene annotato una volta decorso il termine di almeno 120 giorni o in caso di mancato pagamento di almeno 4 rate, se si è contratto il debito come imprenditore.

Nel caso di consumatore, si viene segnalati per il mancato pagamento di almeno due rate.

Prima di essere segnalati, il creditore ha l’obbligo di avvertire dell’imminente registrazione.

La banca può pignorare la casa per il mancato pagamento delle rate del mutuo, una volta che il sottoscrittore è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine: in questo caso non sarà più possibile pagare il debito a rate, ma si esige il pagamento di tutto il tuo debito.

Nel caso di mancato pagamento di più di 6 rate, il creditore potrà dichiarare il sottoscrittore del mutuo decaduto dal beneficio del termine.

Inoltre, per procedere con il pignoramento dell’immobile, il creditore deve essere in possesso di un titolo esecutivo e precettare.

Si ricorda che le sentenze, le cambiali, gli atti ricevuti da un notaio rientrano tra i titoli esecutivi: solo dopo aver ottenuto un titolo esecutivo e aver proceduto alla notifica del precetto, il creditore può agire e procedere al pignoramento dell’immobile o di altri beni.