Mutuo frazionato: cos’è e come funziona?

Che cos’è il mutuo frazionato? Come funziona? Si parla di mutuo frazionato quando il soggetto mutuatario (il costruttore) richiede all’istituto di credito di suddividere l’importo del rimborso del mutuo stesso per un certo numero di parti, corrispondenti al numero di lotti venduti agli acquirenti.

Con il frazionamento del mutuo anche la garanzia ipotecaria risulta essere frazionata. In buona sostanza, il frazionamento è la procedura che consente di dividere il mutuo per le varie unità immobiliari, con divisione anche delle garanzie ipotecarie.

Una volta chiarito che cos’è il mutuo frazionato, è necessario comprendere esattamente come funziona.

Mutuo frazionato: come funziona?

Accedendo ai mutui costruzioni, i costruttori hanno convenienza a sostenere i costi di costruzione e l’istituto di credito richiede l’iscrizione della garanzia ipotecaria sul terreno edificabile, dove vengono costruiti gli immobili.

Anche se vengono edificate diverse unità immobiliari, la ditta di costruzioni sottoscrive un unico contratto di mutuo garantito da una sola ipoteca indistinta.

Inoltre, le ditte di costruzione propongono l’accollo del mutuo da parte degli acquirenti: nel caso in cui l’acquirente non voglia avvalersi dell’accollo, questa deve essere libera da qualsiasi ipoteca.

Mutuo frazionato: quali sono le fasi?

Ecco di seguito le fasi del frazionamento del mutuo:

  • accensione del mutuo edilizio per la costruzione di più immobili,
  • sottoscrizione dell’ipoteca sul terreno e sugli immobili,
  • costruzione e vendita di quasi tutti i beni immobiliari,
  • richiesta alla banca del frazionamento del mutuo e calcolo della quota dei mutui indipendenti,
  • vendita del bene immobiliare con accollo della quota del mutuo da parte dell’acquirente.

Cancellazione ipoteca mutuo frazionato

Per quanto concerne la cancellazione della garanzia ipotecaria è necessario un atto notarile, nel quale il creditore acconsente alla cancellazione, in seguito al pagamento dell’obbligazione.

Ai sensi dell’articolo 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, alcune garanzie ipotecarie possono essere cancellate d’ufficio in seguito all’estinzione del mutuo senza l’intervento del notaio, su richiesta del creditore.

I requisiti necessari per procedere alla cancellazione dell’ipoteca sono ascrivibili ai seguenti:

  • l’ipoteca è iscritta a favore di una banca,
  • l’ipoteca è iscritta a garanzia di un mutuo,
  • si tratta di cancellazione totale dell’ipoteca in seguito all’estinzione completa del mutuo.

Se vuoi ricevere maggiori informazioni o se vuoi richiedere un Preventivo personalizzato sul mutuo frazionato, contatta un Consulente Auxilia Finance.