Incarichi possibili anche per i liberi professionisti nei piani attuativi di ricostruzione

L’ordinanza 39/2017 dello scorso 8 settembre è relativa ai “Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”. La stessa ha reso esecutiva la pianificazione attuativa dei relativi interventi di ricostruzione. Alla realizzazione dei Piani attuativi potranno partecipare, nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non siano dotate di personale idoneo, anche i professionisti esterni.

La nuova normativa era attesa dopo che, con l’ordinanza 25/2017 dello scorso maggio, si erano definiti i criteri per la perimetrazione dei centri storici ed i nuclei di interesse, colpiti dagli eventi sismici. A partire dall’adozione dell’atto di perimetrazione, i Comuni avranno a disposizione cinque mesi per predisporre i piani attuativi, senza i quali non è possibile alcun intervento nei centri storici.

I piani non saranno semplicemente legati alle ricostruzioni, ma dovranno favorire la ricostruzione ambientale ed architettonica del nucleo perimetrato, con appositi interventi che dovranno garantire la sicurezza degli immobili favorendo il loro reinsediamento, da parte dei privati, delle attività produttive e dei servizi pubblici. Gli interventi dovranno essere quelli contenuti nel quadro normativo di riferimento, le “norme tecniche per le costruzioni (NTC 2008)”, di cui al DM 14 gennaio 2008.

Per i professionisti c’è un’interessante apertura: per la realizzazione dei piani attuativi, i Comuni devono avvalersi delle loro strutture ma, nel caso non siano presenti professionalità adeguate, potranno affidare degli incarichi esterni ai professionisti iscritti nell’elenco speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione, consultabile da questo link.

La normativa stessa precisa anche la modalità di calcolo dei compensi, proporzionale alla superficie perimetrata, alla superficie coperta e al numero dei residenti dell’area.

La ricostruzione dei nuclei interessati deve avvenire nelle medesime aree senza consumo di altro suolo. Sono tuttavia possibili delle eccezioni: i perimetri a volte contengono aree edificate che occupano zone di instabilità dinamica in fase sismica, classificate dalle autorità come zone inutilizzabili per motivi di incolumità. In questa situazione, nei piani attuativi, si dovrà delocalizzare l’insediamento, prevendendo un’area esterna al perimetro ove poter ricostruire gli edifici mantenendo la medesima destinazione d’uso e dimensione. Relativamente alle aree instabili, nei piani attuativi dovranno essere previste le opere necessarie al contenimento del fenomeno e l’eventuale possibile utilizzo pubblico.