Estinzione anticipata del mutuo: cosa dice la normativa italiana?

È possibile estinguere anticipatamente il mutuo? Cosa dice la normativa italiana? Se fino a qualche tempo fa l’estinzione anticipata del mutuo comportava il pagamento di una penale a favore della banca o dell’ente erogante, a partire dal 2 febbraio 2017, il Decreto Legge n. 7 del 31/01/2007 noto come Bersani bis, ha eliminato ogni sanzione e ha stabilito penali massime non superabili dai contratti di mutuo sottoscritti precedentemente a tale data.

Grazie a questa previsione normativa, il mutuatario ha la possibilità di estinguere anticipatamente il proprio debito, senza subire alcuna penale.

Estinzione anticipata mutuo: parziale o totale?

L’estinzione anticipata del mutuo può essere:

  • parziale: il soggetto mutuatario versa una parte del capitale facendo in modo che la rata del mutuo diventi più “leggera”,
  • totale: il mutuatario corrisponde all’istituto di credito tutto il capitale residuo, saldando di fatto la propria obbligazione nei confronti dell’ente creditore.

Estinzione anticipata mutuo: casistiche

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 2 febbraio 2007 sono state definite le penali massime dall’ABI e dalle associazioni dei consumatori: il soggetto mutuatario deve richiedere all’istituto di credito la rinegoziazione della penale, presentando l’istanza online o direttamente in filiale.

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Mutui a tasso fisso

Per i mutui a tasso fisso stipulati dall’1˚ gennaio 2001, se l’estinzione avviene negli ultimi due anni, non è prevista alcuna penale a carico del mutuatario.

Se l’estinzione del mutuo avviene nella prima metà del periodo di ammortamento la penale ammonta all’1,90%, mentre all’1,50%, se avviene nella seconda metà.

Mutui a tasso variabile

Per i mutui a tasso variabile stipulati prima del 2 febbraio 2007, se l’estinzione anticipata avviene prima del terzultimo anno della scadenza del contratto, la penale massima ammonta allo 0,50%.

La penale si riduce allo 0,20% se l’estinzione avviene nel terzultimo anno, mentre non vi è alcuna penale se avviene negli ultimi due anni.

Mutui a tasso misto

Per i mutui a tasso misto, se al momento dell’estinzione del mutuo è in corso l’ammortamento a tasso fisso occorre fare riferimento ai criteri relativi a tale modalità.

Viceversa, se al momento dell’estinzione anticipata del mutuo è in corso l’ammortamento a tasso variabile allora valgono i limiti applicati ai mutui a saggio variabile.

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